Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 25-bis:
  • 1)al comma 8, le parole da: «ed e' conseguentemente aggiornata» fino alla fine del comma medesimo sono sostituite dalle seguenti: «. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6»;
  • 2)dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7.»;
  • b)all'articolo 21, comma 11, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al quarto periodo le parole «unita' elementari di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azioni»;
  • 2)al quinto periodo le parole «unita' elementare di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azione»;
  • 3)all'ultimo periodo le parole «unita' elementare di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azione».

Testo vigente dal 9 ottobre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-12;116~art2 · fonte del testo