Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato nonche' integrazioni ai documenti allegati al disegno di legge di bilancio. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.». All'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279».

Testo vigente dal 9 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-12;116~art1 · fonte del testo