Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26.
Abrogato dal 29 marzo 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 29 marzo 2014. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori e' tenuto a registrare il numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonche' il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi. L'autorita' comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorita' che effettua l'ispezione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;116~art11 · fonte del testo
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