Agli esercenti professioni liberali, ai magistrati ed agli insegnanti, nonche' agli operai, agli artigiani ed alle imprese artigiane e' concesso un acconto, per i danni agli strumenti del lavoro, nella misura seguente: sulle prime lire cinquantamila, il cento per cento; sulla rimanente somma, il cinquanta per cento. L'acconto non puo' superare le lire duecentomila e non sara' corrisposto a coloro che siano soggetti all'imposta complementare sul reddito per un imponibile, non di lavoro, eccedente le lire duecentomila. Alla concessione degli acconti provvede la Commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879.

Testo vigente dal 13 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;1150~art2 · fonte del testo