Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010. 370 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i maestri collocati in ruoli speciali transitori, si osservano, in quarto applicabili, le norme dello stato giuridico dei maestri dei ruoli ordinari, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei maestri stessi. Dalla data dell'immissione nel ruolo transitorio il maestro percepisce lo stipendio del grado iniziale o di quello immediatamente superiore della carriera dei maestri dei ruoli normali, con diritto, in relazione all'anzianita' di servizio, agli aumenti periodici di stipendio previsti per tali due gradi gerarchici dalle disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili di gruppo B delle Amministrazioni dello Stato, osservata la norma di cui al quarto comma del precedente art. 4. A tal fine il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio e' computato in aggiunta al servizio non di ruolo. Per il computo dell'anzianita' del servizio non di ruolo si prescinde dal requisito della continuita', ferme restando le condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 12 per la validita' di un anno di servizio. Gli insegnanti immessi nei ruoli speciali transitori compiono un triennio di prova. Allo scadere del periodo di prova l'ispettore scolastico comunica al provveditore agli studi il suo giudizio sulla qualita' del servizio prestato dall'insegnante desumendolo da apposite ispezioni annuali e dai rapporti informativi annuali compilati dal direttore didattico. Qualora l'esito della prova sia favorevole, l'insegnante e' confermato nel ruolo speciale transitorio; in caso di prova sfavorevole, l'insegnante e' licenziato secondo le norme dell'art. 131 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. L'insegnante che abbia superato con esito favorevole il periodo di prova in un concorso magistrale indetto dal Ministero, dal provveditore agli studi da un Governo regionale o da un Comune giu' dotato della autonomia scolastica, abbia riportato nelle singole prove una votazione non inferiore ai sei decimi anziche' essere confermato nel ruolo speciale transitorio, o Iscritto nel ruolo organico con qualifica di ordinario e collocato nel grado iniziale. Se la predetta votazione e' stata ottenuta dopo avere avuto la conferma nel ruolo speciale transitorio, l'insegnante e' iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario a decorrere dal 1 ottobre successivo alla data del concorso al quale ha partecipato, e il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verra' valutato come servizio di ruolo organico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1127~art14 · fonte del testo
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