Per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in circolari.

Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art53 · fonte del testo