Art. 32 — Svincolo della cauzione

La cauzione e' svincolata in caso di cambiamento di gestione, a condizione che il concessionario non abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti garantiti dalla cauzione stessa. Lo svincolo e' disposto con decreto del Ministero delle finanze, previo parere favorevole degli altri enti garantiti, che si intende concesso in caso di silenzio protrattosi per sei mesi dalla richiesta.

Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art32 · fonte del testo