Art. 18 — Accesso dei concessionari agli uffici pubblici

Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere ((,gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici)) con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. Ai medesimi fini i concessionari sono altresi' autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento. Con decreto (( di natura non regolamentare)) del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. ((I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))

Testo vigente dal 3 dicembre 2005 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1999 al 3 dicembre 2005. 3 parole tolte, 51 parole aggiunte.

Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere tolto: agli uffici pubblici,aggiunto: ,gratuitamente ed anche in via telematica, aggiunto: a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i … e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento. Con decreto aggiunto: di natura non regolamentare del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, … nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitoriaggiunto: . I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art18 · fonte del testo