Il concessionario incorre nella revoca se:

  • a)non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di concessione;
  • b)non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1;
  • c)commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria;
  • d)risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attivita' connesse;
  • e)non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze;
  • f)non adegua la cauzione nei termini previsti dall'articolo 29, comma 1;
  • g)utilizza ai fini dell'attivita' di recupero crediti di cui all'articolo 21 le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attivita' di riscossione mediante ruolo;
  • h)viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall'articolo 21 o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 3. La revoca e' pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3 e 4.

Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art11 · fonte del testo