Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanita' veterinaria". Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medicolegali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

  • a)le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
  • b)la procreazione umana naturale ed assistita;
  • c)i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  • d)la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  • e)la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
  • f)il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
  • g)la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
  • h)la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida allerta sui prodotti irregolari;
  • i)l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.
  • l)la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1998 al 15 dicembre 1999. 15 parole aggiunte.

aggiunto: l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art112 · fonte del testo