Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui all'art. 138 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dall'art. 1 del presente decreto, nonche' le categorie degli specializzati per sottufficiali di cui al precedente art. 2 saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 24 agosto 1948
