Il Ministro per la difesa ha la facolta' di nominare specializzati, in seguito a concorso per titoli ed esami, o di confermare tali, i sottufficiali di ogni grado. Ai sottufficiali nominati specializzati con le modalita' di cui al comma precedente, compete in aggiunta agli assegni di grado, una, indennita' giornaliera di specializzazione di lire centosettanta. Tale indennita' che non e' cumulabile con le altre indennita' che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio, spetta dalla data sotto la quale sia stata riconosciuta al sottufficiale la qualifica di specializzato e per il periodo di tempo per il quale il sottufficiale conservi la qualifica stessa.

Testo vigente dal 24 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1115~art2 · fonte del testo