Gli ispettori per i Servizi del tesoro sono nominati, a domanda, su parere del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari dei ruoli della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza, e del ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, nonche' tra i funzionari di gruppo A del ruolo amministrativo dell'Africa italiana prestino servizio, da almeno sei mesi, presso la Direzione generale del tesoro. Tali funzionari dovranno avere compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 8°, o avere gia' conseguito il grado 7°.

Testo vigente dal 11 marzo 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111~art4 · fonte del testo