Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1967 al 16 dicembre 2010. 260 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I beni immobili pertinenti all'attivita' silvo-pastorale delle Regole sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione. Tuttavia, qualora ricorrano evidenti ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico della zona, potra' essere deliberata l'alienazione o una diversa destinazione di singoli beni, purche' essi abbiano estensione limitata rispetto al patrimonio complessivo della Regola e purche' il ricavato sia impiegato nell'acquisto di altri beni silvo-pastorali o nel miglioramento fondiario dei beni gia' in godimento. Per le Regole che hanno ottenuto l'approvazione dello statuto ed amministrano direttamente il proprio patrimonio, la deliberazione dovra' essere adottata dall'assemblea con l'intervento di almeno due terzi dei regolari iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole di due terzi degli intervenuti in prima convocazione; o in seconda convocazione, da indirsi, con un intervallo di almeno quindici giorni, con l'intervento di almeno meta' dei regolari iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti. Dove invece i beni regolieri sono amministrati per delega dal Comune, la deliberazione del Consiglio comunale dovra' essere adottata con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri intervenuti. In ogni caso la deliberazione dovra' essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Belluno, sentito il Consiglio della Magnifica Comunita' di Cadore. I proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni pertinenti alle Regole, dopo che siano stati soddisfatti i particolari diritti di godimento (pascolo, legnatico e "rifabbrico") delle famiglie regoliere, non potranno essere divisi fra i partecipanti alla Regola, ma saranno destinati come stabilito nel successivo art. 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1104~art2 · fonte del testo
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