Art. 4 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1995 al 10 giugno 2006. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico veterinario ottenuta con la procedura semplificata che non osserva le disposizioni dell'art. 2, comma 4, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni. La stessa sanzione prevista al comma 1 si applica in caso di inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 3, salvo che il fatto costituisca reato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;110~art4 · fonte del testo
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