Comunicazioni all'autorita' di emissione Della ricezione dell'ordine di indagine e' data comunicazione, entro sette giorni, all'autorita' di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalita' di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilita' di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine. All'autorita' di emissione e' data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto. Parimenti, l'autorita' di emissione e' tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunita' di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione. Allo stesso modo e' data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.

Testo vigente dal 13 luglio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108~art6 · fonte del testo