Obblighi di informazione in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui all'allegato C al presente decreto, l'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente, con le modalita' di cui al comma 1, a dare informazione all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorita' giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro.

Testo vigente dal 13 luglio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108~art44 · fonte del testo