Art. 5 — Recesso
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2008 al 3 luglio 2023. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso in cui la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera sia una societa' di altro Stato membro, ha diritto di recedere dalla societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il socio non consenziente. Le modalita' di esercizio del recesso e di determinazione del valore delle azioni o delle quote sono disciplinate dalle norme del codice civile applicabili alla societa' da cui si recede. Sono salve le altre cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;108~art5 · fonte del testo
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