Art. 16 — Effetti della fusione transfrontaliera
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
Abrogato dal 3 luglio 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2008 al 3 luglio 2023. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile. La societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera adempie le formalita' particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla societa' di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera per l'opponibilita' a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale societa'. E' vincolante nei confronti della societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi soci la decisione relativa alla procedura di cui all'articolo 10, comma 2, qualora tutte le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano autorizzato con l'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera il ricorso a detta procedura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;108~art16 · fonte del testo
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