Articolo abrogato dalla l. 30 gennaio 1962, n. 14.
Abrogato dal 25 febbraio 1962
Articolo abrogato dalla l. 30 gennaio 1962, n. 14.
Abrogato dal 25 febbraio 1962
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1948 al 25 febbraio 1962. 89 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al segretario e' dovuto un compenso di L. 100 (cento) per ogni giorno di presenza, nell'istituto o scuola, durante il periodo degli esami, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione. Allo stesso e' dovuta una indennita' di L. 25 (venticinque) per ogni candidato iscritto agli esami. Negli istituti o scuole aventi due o piu' persone addette ai servizi di segreteria, l'importo complessivo dell'indennita' di L. 25 (venticinque) e' ripartito, su proposta del capo d'istituto, in relazione alle effettive prestazioni di ciascuna di esse.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 GENNAIO 1962, N. 14
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 30 gennaio 1962, n. 14
La L. 30 gennaio 1962, n. 14 ha disposto (con l'art. 7) che le modifiche introdotte dalla suddetta legge hanno effetto a decorrere dalla sessione di esame dell'anno scolastico 1961-62.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1076~art8 · fonte del testo
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