Art. 3
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1948 al 16 dicembre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Con la stessa decorrenza al personale sottoindicato sara' corrisposto un compenso nella seguente misura:
tolto: a) lire 100 (cento) al personale tecnico, in servizio negli Istituti e Scuole d'arte, per ogni giorno di effettiva partecipazione alle prove pratiche che hanno luogo in sede d'esami;
tolto: b) lire 100 (cento) al personale di segreteria e di economato, per ogni giorno di servizio connesso con lo svolgimento delle operazioni di esami;
tolto: c) lire 50 (cinquanta) al personale subalterno per ogni giorno di presenza a scuola durante il periodo degli esami.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1075~art3 · fonte del testo
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