Gli aromi non devono contenere:

  • a)elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana; Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.

Testo vigente dal 22 maggio 1998

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 22 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1992 al 22 maggio 1998. 13 parole tolte.

tolto: b) piombo, mercurio ed arsenico in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II. Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107~art5 · fonte del testo