Art. 5 — Requisiti generali e specifici di purezza
Gli aromi non devono contenere:
- a)elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana; Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.
Testo vigente dal 22 maggio 1998
