Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1948 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: La nuova misura di imposta, stabilita nel precedente art. 1, si applica agli zuccheri esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nelle fabbriche e raffinerie produttrici, nei magazzini vincolati alla finanza, compresi quelli delle fabbriche di marmellate e di latte condensato, nonche' agli zuccheri esistenti nei recinti o nei locali sui quali e' esercitata la vigilanza finanziaria o che siano viaggianti con bolletta di cauzione. L'imposta addizionale ridotta, a termini del precedente art. 1, si applica agli zuccheri gia' liberi da tributo, accertati in conformita' del disposto con il secondo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, e che non abbiano ancora assolta l'imposta nella misura maggiore stabilita dall'art. 1 del decreto medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;107~art2 · fonte del testo