L'art. 7 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 49, e' sostituito dal seguente: "Le somme devolute allo Stato in applicazione dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241, sono considerate come anticipato pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle societa' e degli enti morali, istituita col titolo secondo del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e sono, quindi, portate in detrazione dall'imposta medesima, accertata a mente delle disposizioni contenute nel titolo sopra indicato. Resta escluso il rimborso della eventuale eccedenza rispetto all'ammontare della imposta straordinaria patrimoniale".

Testo vigente dal 12 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1057~art9 · fonte del testo