Le societa' che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 241, hanno consegnato proprie azioni all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, otterranno in restituzione le azioni stesse su domanda, so del caso, da presentarsi entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. La disposizione del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, si applica anche alle societa' che, all'entrata in vigore di detto decreto, erano ancora in termini per effettuare il versamento dell'importo della devoluzione per saldi attivi di rivalutazione trasferiti a capitale prima della entrata in vigore del decreto stesso. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 12 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1057~art10 · fonte del testo