Art. 5 — Direzione generale
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1990 al 25 aprile 2001. 112 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La direzione generale e' costituita da tre direzioni centrali:
tolto: a) la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici;
tolto: b) la direzione centrale dei servizi doganali;
tolto: c) la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. Alla direzione generale e' preposto un dirigente generale di livello B con la funzione di direttore generale. A ciascuna direzione centrale e' preposto un dirigente generale di livello C, con la funzione di direttore centrale, uno dei quali assolve anche la funzione di vice direttore generale. I servizi delle direzioni centrali sono ripartiti in ispettorati generali amministrativi e tecnici in numero non superiore a quindici, dai quali dipendono le divisioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-04-26;105~art5 · fonte del testo
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