Art. 18 — Trasferimento di attribuzioni
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1990 al 25 aprile 2001. 85 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Al fine di potenziare la peculiare azione di accertamento, studio e documentazione degli uffici tecnici di finanza e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, il direttore generale del Dipartimento puo' con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, attribuire alle circoscrizioni doganali compiti amministrativi dei predetti uffici in materia di personale e di contabilita'. Il trasferimento di attribuzioni puo' essere limitato ad alcune circoscrizioni doganali e ad alcuni uffici tecnici di finanza e laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-04-26;105~art18 · fonte del testo
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