E' istituito il grado di primo custode nei ruoli organici del personale di cui al presente decreto, con il trattamento economico di cui alla tabella n. 5 allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 778. I posti di primo custode vengono conferiti mediante promozione a norma delle disposizioni stabilite per il personale di custodia dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita'.

Testo vigente dal 5 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1030~art4 · fonte del testo