Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1948 al 22 dicembre 2008. 232 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli enti costruttori che intendano procedere alla locazione degli alloggi costruiti con patto di futura vendita debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici gli schemi dei contratti da stipulare con i locatari insieme con il piano finanziario in base al quale sono stabiliti i canoni di affitto. I detti canoni sono determinati tenendo conto dell'ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo dello Stato, e di una quota per rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione. Le locazioni sono accordate a tutti coloro che ne facciano richiesta e dimostrino di avervi titolo in base alle disposizioni contenute nel regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, e nel presente decreto, nell'ordine di precedenza determinato dalla priorita' della domanda. Sono vietate la permuta del turno di prenotazione e qualsiasi cessione dell'alloggio assegnato con patto di futura vendita e di riscatto. All'uopo gli enti locatori sono tenuti ad inscrivere in unico elenco tutte le domande che ad essi pervengono secondo l'ordine di arrivo, ed a comunicare ai richiedenti il numero progressivo col quale ciascuna domanda viene inscritta nel detto elenco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;1029~art2 · fonte del testo
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