I lavori da eseguirsi a norma del presente decreto sono dichiarati di pubblica, utilita', urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge. Per i lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, possono effettuarsi fino al limite di L. 50.000.000.
Testo vigente dal 2 agosto 1948
