[1]Campo di applicazione ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).

[2]1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non puo' essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolgono nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II, che comportano:

  • a)l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
  • b)la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 24 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Campo di applicazione ( Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).

aggiunto: 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art20 · fonte del testo