Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 33 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attivita' di studio o di apprendistato, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • a)apprendisti e studenti, di eta' non inferiore a 18 anni, che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
  • b)apprendisti e studenti di eta' compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a);
  • c)apprendisti e studenti di eta' non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a);
  • d)apprendisti e studenti di eta' inferiore a 16 anni.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 20 parole aggiunte.

aggiunto: Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 33 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art120 · fonte del testo