Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria e' corrisposta, in aggiunta alla stipendio, una indennita' accademica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura annua, rispettivamente, di L. 120.000 per i professori straordinari e di L. 180.000 per i professori ordinari. L'indennita' accademica compete anche ai professori ordinari collocati fuori ruolo ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251. In ogni caso la corresponsione dell'indennita' e' subordinata alla corresponsione dello stipendio. Nei casi in cui viene ridotto lo stipendio e' ridotta, nella stessa misura, e per lo stesso periodo di tempo, l'indennita' accademica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1003~art1 · fonte del testo
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