Art. 74-bis cura italia — Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso

Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per un massimo di due volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233)). Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2020 al 1 gennaio 2022. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… un massimo di due volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". tolto: Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art74bis · fonte del testo