Art. 41 cura italia

(Sospensione dell'attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione) Sono sospese fino ((al 1° giugno)) 2020 le attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi. Sino ((al 1° giugno)) 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Testo vigente dal 30 aprile 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

(Sospensione dell'attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione) Sono sospese fino al tolto: 1 aggiunto: 1° giugno 2020 le attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia dei … al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi. Sino al tolto: 1 aggiunto: 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art41 · fonte del testo