Art. 14 cura italia — Sorveglianza sanitaria

La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:

  • a)agli operatori sanitari;
  • b)agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
  • c)ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. 2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19

Testo vigente dal 30 aprile 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 10 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera tolto: h) aggiunto: d), del decreto-legge tolto: 23 febbraio 2020 n. 6 aggiunto: 25 marzo 2020, n. 19, non si applicaaggiunto: :

aggiunto: a) agli operatori sanitari;

aggiunto: b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;

aggiunto: c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci tolto: eaggiunto: , dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. aggiunto: 2. I lavoratori di cui al tolto: precedente periodo aggiunto: presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per tolto: Covid aggiunto: COVID-19

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art14 · fonte del testo