Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1864
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In aumento al principale dell'imposta sui redditi non fondiari, i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e colle regole prescritte nella legge comunale e provinciale.
tolto: Sono esenti dai centesimi addizionali le quote fisse d'imposta sui redditi inferiori a lire 250 annue imponibili.
tolto: Sara' stabilita sopra ogni specie di quote dell'imposta ed in aumento sia del principale, sia dei centesimi addizionali, un addizionale del 4 per cento per le spese di distribuzione e riscossione dell'imposta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1864-07-14;1830~art34 · fonte del testo
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