Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1864
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1864 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sara' tassato in ragione di lire Questa tassa sara' ridotta della meta' ogniqualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quotita' risultasse inferiore del 4 per cento.
tolto: L'ammontare di questa imposizione fissa verra' detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sara' distribuito per quotita' su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250.
tolto: Nondimeno la quotita' normale non sara' applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa, per regolare progressione, in modo che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire giunga alla somma che secondo la quotita' normale sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1864-07-14;1830~art28 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.