Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1929 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'Istituto nazionale provvede al proprio funzionamento:
tolto: 1° coi contributi obbligatori che gli Istituti assicuratori autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura saranno tenuti a pagare annualmente secondo le disposizioni dell'art. 10;
tolto: 2° con le rendite delle attivita' patrimoniali da esso possedute, dei lasciti, donazioni ed assegnazioni che fossero fatte in suo favore da enti o da privati, e con altre eventuali entrate straordinarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-07-19;1416~art5 · fonte del testo
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