Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Governo, esauriti gli stanziamenti di cui all'articolo precedente, provvedera' alle ulteriori spese occorrenti per la costruzione di dette linee mediante operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti o con altri Istituti, sulla base di un interesse non superiore a 3.65 per cento, e della corresponsione di annualita' da inscriversi nel bilancio del tesoro in surrogazione di quelle gia' autorizzate per la concessione di dette linee all'industria privata, e per un periodo non maggiore di quello ammesso per la concessione stessa, oppure mediante obbligazioni ferroviarie di tipo ordinario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-12;341~art3 · fonte del testo
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