Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1993

Altra decisione · depositata il 15/03/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella

sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993, il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso

nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, dipendente dalla

riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che, nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, sia

corretto il seguente errore materiale:

1) nel "Considerato in diritto", al punto 2), nel secondo

periodo le parole "In proposito è opportuno premettere" sono

sostituite dalle seguenti: "Per quel che riguarda il riferimento agli

artt. 117 e 118 della Costituzione, va rilevato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte