Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1967 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1decreto legge luogotenenziale 203/1945

usata come parametro

  • art. 25decreto legge luogotenenziale 203/1945

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D. L.

Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della

Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1966 dalla Giunta provinciale

amministrativa in s.g. di Milano sul ricorso di Piazza Antonino contro

l'Amministrazione provinciale di Milano, iscritta al n. 26 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 77 del 25 marzo 1967;

2) ordinanza emessa il 25 novembre 1966 dalla Giunta provinciale

amministrativa in s.g. di Torino sul ricorso di Tessore Maddalena e

Garando Giovanni contro il Sindaco di Collegno, iscritta al n. 38 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli.

Ritenuto che entrambe le ordinanze sono state regolarmente

notificate alle parti private ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri, comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei

Deputati, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;

che con le due indicate ordinanze, è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. Lgt. 12 aprile 1945,

n. 203, contenente norme sulla composizione della Giunta provinciale

amministrativa in sede giurisdizionale, in relazione alle disposizioni

degli artt. 25, comma primo, 101, comma secondo, 108, somma secondo,

della Costituzione;

Considerato che questa Corte con la sentenza 16-22 marzo 1967, n.

30, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203;

che, in simili casi, secondo la giurisprudenza costante, la

questione sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe ed ordina

il rinvio degli atti alle Giunte provinciali amministrative di Milano e

di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte