Corte costituzionale

Ordinanza n. 688/1988

Altra decisione · depositata il 16/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella

sentenza n. 517 del 17 dicembre 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi

nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della

sentenza n. 517 del 1987;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 517 del 1987 gli errori materiali

siano corretti nel modo che segue:

a pag. 11 (punto 3 del considerato in fatto) alla riga 24, dopo

la parola "pertanto", inserire la parola "chiedendo";

a pag. 11 (punto 3 del ritenuto in fatto) alla riga 25, dopo la

parola "costituzionale", in luogo di "di quest'ultima disposizione",

deve leggersi "dell'intero art. 2-bis";

a pag. 23 (punto 2.1. del considerato in diritto) alla riga 13,

dopo la parola "motivazione", in luogo di "o come", deve leggersi

"così come";

a pag. 34 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga 23,

in luogo di "745", deve leggersi "475";

a pag. 37 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga 1,

in luogo di "745", deve leggersi "475";

a pagina 39 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga

14, in luogo di "nell'uso", deve leggersi "nel caso";

a pag. 45 (punto 4.2. del considerato in diritto) alla riga 8,

in luogo di "sport", deve leggersi "spettacolo";

a pag. 46 (punto 5 del considerato in diritto) alla riga 22, in

luogo di "59", deve leggersi "56";

a pag. 54 (punto 9 del considerato in diritto) alla riga 16, in

luogo di "59", deve leggersi "56";

a pag. 59 (dispositivo) alla terza riga, dopo la parola

"sollevata", inserire "dalla Provincia autonoma di Bolzano";

a pagina 60 (dispositivo) dopo il 14° rigo, inserire: "dell'art.

2, sesto comma, della predetta legge n. 65 del 1987, sollevate dalle

Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Lombardia in

riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, n. 17 e 20, 9, n. 11,

16, 78 ed 80 dello Statuto speciale per il T.-A.A. e agli artt. 117,

118 e 119 Cost.".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:688 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte