Corte costituzionale

Ordinanza n. 538/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con ordinanze

emesse il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989 dal Tribunale

di Forlì; il 25 gennaio 1989 dal Tribunale di Isernia; il 17

febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste;

il 1° febbraio 1989 (n. 2 ordd.) e l'8 febbraio 1989 dal Tribunale di

Pinerolo; il 24 gennaio, il 26 gennaio e il 30 gennaio 1989 dal

Tribunale di Modena, iscritte ai nn. 238, 246, 254, 266, 267, 268,

269, 273, 287, 288 e 289 del registro ordinanze 1989 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 22, 23 e 24, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con tre ordinanze emesse,

rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile del 1989

(Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); il Tribunale di Isernia, con

ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); il Tribunale di

Pinerolo, con due ordinanze del 1° febbraio 1989 e con una dell'8

febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); il Tribunale di

Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26

e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonché il

Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17

febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989) hanno sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto- legge 10

luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,

nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato

l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilità o,

comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la

non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata

decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito

in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Forlì, con tre

ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11

aprile 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); dal Tribunale di

Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); dal

Tribunale di Pinerolo con due ordinanze del 1° febbraio 1989 e con

una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); dal

Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei

giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989)

nonché dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con

ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte