Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 435r.d. 1399/1930

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 435 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984

dalla Corte di assise di Roma, iscritta al n. 220 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 197 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di assise di Roma, con ordinanza del 14

gennaio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 435 del codice di

procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di giudizio

immediato per reati commessi in udienza, "non consente la concessione

di un termine a difesa";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 92 del 1967 e che nell'ordinanza di rimessione non

vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati

dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 435 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte

di assise di Roma con ordinanza del 14 gennaio 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte