Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1983 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen.

(ubriachezza), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1982 dal

Pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Vantaggiato

Biagio, iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 1983;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Lecce con ordinanza emessa il 12 marzo

1982 ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 688 cod. pen.;

considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a

quo, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n.

104 del 27 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 194

del 17 novembre 1982 e n. 36 del 22 febbraio 1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 688 cod. pen., sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con ordinanza

emessa il 12 marzo 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte