Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I possessori delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto, i quali, nel termine di sei giorni decorribili dalla data che sara' fissata per decreto Reale, non abbiano dichiarato, nei modi da stabilirsi nel decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio delle loro rendite consolidate 5 e 4 per cento nel nuovo titolo di cui all'art. 1.
tolto: I titoli 5 e 4 per cento, per i quali sia stata accettata la conversione, saranno ritirati contro rilascio dei nuovi titoli corrispondenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-06-29;262~art2 · fonte del testo
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