Art. 3 — Inottemperanza agli obblighi di comunicazione
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1986 al 1 gennaio 1994. 179 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonche' delle societa' e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera a), e' elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni. La Banca d'Italia, allorche' accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, puo' disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle societa' ed enti di cui all'articolo 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle societa' ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-04-17;114~art3 · fonte del testo
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