Art. 2 — Condizioni per la concessione del condono in materia di imposte dirette
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008. 167 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
tolto: 1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;
tolto: 2) che, nel caso di tardiva, incompleta o infedele dichiarazione venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se siano stati notificati accertamenti d'ufficio non ancora definiti;
tolto: 3) che, nel caso di omissione di formalita' o di adempimenti diversi dalla dichiarazione, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi alle formalita' o adempimenti che risultino omessi. Nei casi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento; non si applica, inoltre, per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1139~art2 · fonte del testo
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