Art. 2 — null
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Se quegli effetti si sono verificati prima del conseguimento di una promozione, agli appartenenti al predetto personale, che ne fanno domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene liquidato, una tantum, l'importo corrispondente al beneficio che nel periodo immediatamente precedente la promozione, ed in ogni caso per una durata non eccedente un biennio, essi avrebbero conseguito dalla applicazione dello scatto di anzianita' ove non fossero state comminate le sanzioni di cui al precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;250~art2 · fonte del testo
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